Art. 32.

      1. Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

          a) il diritto di cronologico;

          b) il diritto di copia;

          c) il diritto fisso postale;

          d) il diritto di notificazione;

          e) il diritto di redazione di verbale;

          f) il diritto di protesto cambiario;

          g) il diritto di vacazione;

          h) il diritto per l'assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancellerie;

          i) il diritto di pignoramento.